Testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 8066 del 18/04/2005:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 31 maggio 1991 M. C., M. A. e M. G. P. citarono davanti al Tribunale di
Cagliari il condominio del complesso residenziale "M. N.", sito in localita’ (XX), esponendo che
erano comparse lesioni nella muratura perimetrale e nelle fondazioni di una loro unita’ immobiliare,
facente parte di uno dei blocchi di villette a schiera del comprensorio; chiesero che fosse dichiarata
invalida la deliberazione assembleare del 4 maggio 1991, con la quale era stata negata ogni
responsabilita’ del condominio convenuto, e che questo fosse condannato all'esecuzione delle
necessaria opere di riparazione, o in subordine al pagamento del corrispondente importo, nonche’ al
risarcimento dei danni.
Il condominio "M.N." si difese contestando che le strutture lesionate appartenessero, come
presupponevano dagli attori, a tutti i singoli proprietari delle unita’ immobiliari del complesso.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio,
con sentenza del 24 gennaio 2000 il Tribunale dichiaro’ invalida la deliberazione assembleare in
questione e condanno’ il convenuto all'esecuzione di alcuni lavori provvisionali al rimborso della
somma di lire 13.909.077 spesa dagli attori per l'eliminazione dei guasti, al risarcimento dei danni
nella misura di lire 7.112.568 al pagamento delle spese di giudizio.
Impugnata dal condominio "M.N.", la decisione e’ stata riformata dalla Corte di appello di Cagliari,
che con sentenza del 30 luglio 2001 ha respinto tutte le domanda proposte dagli attori e li ha
condannati