Settore Comunicazione Istituzionale
______________
Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA
INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
CALL CENTER 848.800.444
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it
(tariffa urbana a tempo)
COMUNICATO STAMPA
Pannelli solari: tariffa incentivante non concorre a formazione reddito
per persone enti non commerciali e condomini
Le tariffe incentivanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti non commerciali o ai
condomìni che utilizzano pannelli solari, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa,
non formano reddito imponibile se l’energia è destinata esclusivamente agli usi
“domestici”. Se l’impianto è invece realizzato nell’ambito di un’attività commerciale,
l’incentivo è rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. In nessun caso, poi, il contributo
rientra nel campo di applicazione Iva, perché le somme erogate rappresentano un
“contributo a fondo perduto” percepito in assenza di una controprestazione.
Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del cosiddetto “incentivo
in conto energia” corrisposto dal gestore dei servizi elettrici, Gse spa, a chi usa un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, come stabilito dal decreto
legislativo emanato, nel 2003, in attuazione della direttiva europea sulla promozione
dell’energia da fonti rinnovabili (Dlgs n. 387/2003). In particolare, la circolare illustra la
disciplina Iva, Irap e imposte dirette applicabile alle tariffe incentivanti ricevute per
l’energia prodotta e ai ricavi derivanti dalla vendita.
Tariffa incentivante: quale “contributo per la realizzazione e la gestione dell’impianto
fotovoltaico”, spiega la circolare, le somme ricevute non sono mai rilevanti ai fini Iva,
mentre rilevano ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto è utilizzato
nell’ambito di attività d’impresa (si considera tale anche l’impianto che, per